VOTO ELETTORI CON DIFFICOLTA’ MOTORIE PER RAGGIUNGERE IL SEGGIO

Per facilitare il raggiungimento del proprio seggio elettorale agli elettori con difficoltà motoria il Settore Servizi Sociali del Comune di Abano Terme organizza un servizio di trasporto pubblico con pulmino per domenica 25 settembre 2022 nel pomeriggio. Per usufruirne, è sufficiente contattare l’ufficio elettorale non oltre il venerdì precedente la votazione mandando una mail a: infodemografici@abanoterme.net  o presentando una richiesta allo sportello dei “Servizi Demografici” sito in piazza Caduti n. 1.

VOTO ASSISTITO

L’elettore in grado di recarsi al seggio elettorale ma fisicamente impossibilitato ad esprimere il voto autonomamente può farsi assistere, nell’operazione di voto, da persona di sua fiducia; sulla tessera elettorale dell’accompagnatore dovrà essere annotato l’assolvimento di questa funzione e dovrà quindi essere apposto, nello spazio destinato alla certificazione del voto, la data e la scritta “accompagnatore”.
Per accedere al voto assistito, l’elettore deve consegnare all’ufficio elettorale:

  • richiesta di voto assistito
  • una certificazione in originale rilasciata dal medico competente dell’Ulss (ovvero il medico del Distretto Socio-Sanitario dove l’elettore è domiciliato) che attesti l’impedimento fisico;
    per informazioni sulla certificazione contattare il Distretto sanitario di riferimento – consultare la circolare con le disposizioni di voto dell’Ulss 6
  • nel caso degli elettori non vedenti – il libretto di pensione in cui sia indicata la categoria “ciechi civili”;
  • fotocopia del documento di identità del richiedente;
  • tessera elettorale del richiedente.

L’ufficio elettorale provvederà all’apposizione sulla tessera elettorale del timbro “ADV” (Diritto voto assistito).

E VOTO PRESSO OSPEDALE / CASA DI CURA

Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del d.P.R. n. 361/1957 e dell’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per i referendum, nel luogo di ricovero ubicato in un qualunque comune del territorio nazionale. Ai sensi, inoltre, degli artt. 42, 43 e 44 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e dell’art. 1, primo comma, lettera e) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, gli stessi degenti sono ammessi a votare, per le elezioni comunali, nel luogo di ricovero purché ubicato nel proprio comune. L’ammissione al voto avviene previa presentazione, al Sindaco del comune nelle cui liste l’elettore è iscritto, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l’attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.

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