Ufficio Stato Civile

Si occupa della registrazione in atti ufficiali e del rilascio delle relative certificazioni relative ai fatti principali della vita delle persone quali la nascita, il matrimonio, la morte, la separazione, il divorzio, le variazione della cittadinanza.

In caso di assoluta urgenza (denunce di nascita, morte) il sabato e nei giorni festivi è possibile contattare il numero:
+ 39 328 1509941

 

Dichiarazione di nascita 

I genitori possono effettuare la dichiarazione di nascita di un figlio, avendo con sé i documenti d’identità in corso di validità (il passaporto per i cittadini stranieri), presso i seguenti luoghi:

– presso il centro di nascita.
Entro 3 giorni dalla nascita, il genitore o suo procuratore, deve presentarsi alla Direzione sanitaria dell’Ospedale o Casa di Cura dove è avvenuta la nascita con l’attestazione di nascita (rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto). Sarà cura della direzione sanitaria trasmettere l’atto al Comune dove è avvenuta la nascita, al Comune di residenza dei genitori o al Comune di residenza indicato dai genitori quando questi siano residenti in comuni diversi.

– presso il Comune di nascita.
Entro 10 giorni dalla nascita, il genitore o un suo procuratore, deve presentarsi all’ufficio nascite del Comune dove è avvenuto il parto, con l’attestazione di nascita.

presso il Comune di residenza dei genitori
Entro 10 giorni, i genitori (e soltanto loro), devono presentarsi all’ufficio di Stato civile del proprio Comune di residenza con l’attestazione di nascita. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni. Anche in questo caso è necessario avere con sé i documenti identificativi di entrambi i genitori in corso di validità.
Si ricorda che l’iscrizione anagrafica del figlio viene sempre effettuata presso il Comune di residenza della madre.

 

Richiesta di cittadinanza italiana

Riconoscimento per i figli, nati e cresciuti in Italia, di genitori immigrati

Il figlio di genitori entrambi stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita fino ai 18 anni, può acquistare la cittadinanza italiana. L’interessato deve esprimere la sua volontà di diventare cittadino italiano con dichiarazione resa all’Ufficiale dello stato civile del comune di residenza. Tale dichiarazione può essere resa tra i 18 e i 19 anni di età.

Per ottenere la cittadinanza italiana si consiglia di rivolgersi all’Anagrafe (ufficio di Stato Civile) che, in base alla specifica situazione indicherà la documentazione necessaria.
Il procedimento viene concluso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza e della relativa documentazione.
Il contributo governativo per l’ottenimento della cittadinanza è di euro 200,00 + una marca da bollo di euro 16,00.

 

Riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per discendenza diretta da avo italiano, indipendentemente dal luogo di nascita. La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana jure sanguinis riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che prevede, invece, la cittadinanza Jure Soli, come nel caso dei paesi americani.

Il Comune non garantisce che i tempi per il riconoscimento della cittadinanza italiana siano contenuti in tempi brevi, dato il coinvolgimento di altre Autorità all’estero. I tempi variano in ragione dei Consolati da interpellare e dai tempi di risposta dei medesimi. Il cittadino richiedente deve presentare la richiesta corredandola con apposita marca da bollo e allegando tutta la documentazione necessaria per dimostrare la sua discendenza da avo italiano; l’Ufficio esamina tutti gli atti per valutare se sussistono i requisiti richiesti per il riconoscimento della cittadinanza e verifica la correttezza formale e sostanziale della documentazione.

Ulteriori approfondimenti si possono trovare nella sezione dedicata

 

 

Pubblicazioni di Matrimonio

Coloro che hanno deciso di sposarsi, con rito civile o religioso, devono richiedere la pubblicazione di matrimonio.
Gli sposi, o uno di loro, o persona che da essi ha ricevuto speciale procura, devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, all’Anagrafe (ufficio di Stato civile) del Comune di residenza di almeno uno degli sposi per l’avvio del procedimento.
Il modulo può essere trasmesso anche via fax (049 8245296) o via email (statocivile@abanoterme.net) allegando copia del documento di identità in corso di validità. In tale sede viene concordata con l’ufficiale di Stato civile la data del matrimonio.
È necessario allegare all’atto di pubblicazione relativa marca da bollo (una da euro 16,00 in caso gli sposi siano residenti nello stesso Comune, due da euro 16,00 se gli sposi risiedono in due comuni differenti).
Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi.
Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione.
Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell’avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all’avvenuta celebrazione del matrimonio.

Documentazione aggiuntiva da produrre in casi particolari

Matrimonio religioso: richiesta di pubblicazione del parroco e del ministro di culto.
Sposi minorenni: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni di Venezia.
Sposa vedova da meno di 300 giorni: dispensa dall’impedimento di cui all’art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
Sposa divorziata da meno di 300 giorni: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall’impedimento di cui all’art. 89 del codice civile.
Sposi stranieri:
– per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980, certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia;
– per i cittadini australiani, norvegesi, svedesi e statunitensi: modalità diverse secondo le convenzioni stipulate tra l’Italia e lo Stato Estero di appartenenza;
– per i cittadini di altra cittadinanza  “Nulla osta per i cittadini stranieri“.
Sposi parenti o affini: dispensa dall’impedimento di cui all’art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.

Scarica le “Linee guida Matrimonio civile e Unioni civili”

Scarica il modulo per richiedere la pubblicazione di matrimonio

Ulteriori approfondimenti e modulistica si possono trovare nella sezione dedicata

 

Separazioni e divorzio

È possibile, per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare un accordo con l’assistenza di un legale o sottoscrivere un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune dove è avvenuta la celebrazione del matrimonio in forma civile o religiosa, dove è stato trascritto in caso di cerimonia celebrata all’estero o il comune di residenza di uno dei due coniugi.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli comuni minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
Per avviare il procedimento è necessario prenotare appuntamento presso l’ufficio di stato civile dell’Anagrafe.

Ulteriori approfondimenti e modulistica si possono trovare nella sezione dedicata

 

Unioni civili

A seguito dell’introduzione della legge 76/2016, la normativa prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni.
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato. Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:

  • sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
  • sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
  • sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime patrimoniale, stabilire se assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, sempre mediante dichiarazione all’ufficiale dello Stato civile. In quest’ultimo caso, l’eventuale modifica non comporta il cambio delle generalità anagrafiche (art. 3 D.Lgs. 5/2017).
Gli atti relativi a cittadini italiani, verificata la regolarità formale e sostanziale degli stessi, saranno trascritti presso il Comune di residenza o di iscrizione AIRE.

Fase istruttoria
Le persone interessate devono comunicare i propri dati per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento, compilando un modulo a cui dovrà essere allegata copia del proprio documento di identità in corso di validità.
La relativa modulistica può essere trasmessa personalmente all’ufficio di Stato Civile, via mail all’indirizzo statocivile@abanoterme.net, via PEC all’indirizzo anagrafe.abanoterme.pd@legalmailpa.it oppure via fax (049 8245296).

Il cittadino straniero deve presentare all’ufficio matrimoni una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell’unione civile con persona dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile). Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l’ufficio fisserà la data della redazione del verbale di richiesta di unione civile, previo contatto con gli interessati.

Entrambe le parti devono presentarsi all’ufficio matrimoni nel giorno prestabilito, munite di documento di identità valido, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione di unione civile. L’ufficiale di Stato civile redigerà quindi apposito processo verbale.
A questo farà seguito in data da concordare e in presenza di due testimoni, la sottoscrizione dell’atto di costituzione di unione civile dove gli interessati rendono all’ufficiale di stato civile dichiarazione di voler costituire tra loro unione civile.
Lo scioglimento dell’unione civile avviene in caso di morte di una delle parti, divorzio (con procedimento giudiziario o con procedura semplificata presso l’ufficiale di Stato Civile) o per rettificazione di sesso.

Ulteriori approfondimenti e modulistica si possono trovare nella sezione dedicata

 

 

 

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